Art. 34. L'Alto Commissario puo', anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la rettifica dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla motivazione delle decisioni essere stati considerati nei procedimenti anteriori. Tale rettifica e' in ogni caso di competenza della Sezione speciale della Commissione centrale.