Art. 36. In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, coloro che detengono beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti dittatori del regime, o che sono verso di esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa sia stata fatta. Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo e' punito come all'art. 31, quarto comma; salva la responsabilita' civile per il pregiudizio alla finanza. Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa lino a lire centomila.