Art. 37. 
 
  La proposta di liquidazione della Commissione  provinciale,  quando
non e' stato avanzato  reclamo  dal  debitore  ed  in  ogni  caso  la
decisione della stessa, anche  pendente  l'appello  alla  Commissione
centrale, e la decisione di quest'ultima sono titoli esecutivi, anche
agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari. 
 
  La riscossione delle  somme  attribuite  allo  stato  a  titolo  di
profitto di  regime  puo'  farsi  con  la  procedura  e  i  privilegi
stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui  maggiori
utili relativi allo stato di  guerra.  L'intero  debito  puo'  essere
iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica, soluzione.