Art. 21. 
 
  Fin   quando   non   sara'   possibile   effettuare   le   elezioni
amministrative, il Consiglio della Valle e' nominato  dal  Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il  Consiglio   stesso,   su
designazione dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione
della Valle d'Aosta. Tali designazioni saranno fatte dalle  direzioni
centrali dei Partiti, su proposta dei loro organi locali, sentito  il
Comitato di liberazione della Valle d'Aosta. 
 
  Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e la Giunta. 
 
  Le elezioni dei componenti il Consiglio della Valle  devono  essere
fatte  non  oltre  i  tre  mesi  successivi  alla  proclamazione  dei
risultati delle elezioni amministrative nella provincia di Torino.