Art. 21. Fin quando non sara' possibile effettuare le elezioni amministrative, il Consiglio della Valle e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso, su designazione dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione della Valle d'Aosta. Tali designazioni saranno fatte dalle direzioni centrali dei Partiti, su proposta dei loro organi locali, sentito il Comitato di liberazione della Valle d'Aosta. Il Consiglio nomina nel suo seno il presidente e la Giunta. Le elezioni dei componenti il Consiglio della Valle devono essere fatte non oltre i tre mesi successivi alla proclamazione dei risultati delle elezioni amministrative nella provincia di Torino.