Art. 10. 
 
  I diplomatici, eccettuati  quelli  che  non  provengono  dai  ruoli
dell'Amministrazione degli affari esteri, i consoli, i  vice-consoli,
eccettuati gli onorari, ed in generale gli  ufficiali,  retribuiti  o
no, addetti alle ambasciate,  legazioni  e  consolati  esteri,  tanto
residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla
Assemblea Costituente,  sebbene  abbiano  ottenuto  il  permesso  dal
Governo  nazionale  di   accettare   l'ufficio   senza   perdere   la
nazionalita'. Questa causa di  ineleggibilita'  si  estende  a  tutti
coloro che abbiano impiego da Governi esteri.