Art. 11. Non sono eleggibili coloro che siano vincolati con lo Stato per concessioni o contratti di opere o di somministrazioni; i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societa' e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato; i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle societa' e imprese suddette.