Art. 11. 
 
  Non sono eleggibili coloro che siano vincolati  con  lo  Stato  per
concessioni  o  contratti  di  opere   o   di   somministrazioni;   i
rappresentanti, amministratori e  dirigenti  di  societa'  e  imprese
volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzione
continuativa o con garanzia di assegnazioni o  di  interessi,  quando
questi sussidi non siano concessi in  forza  di  una  legge  generale
dello Stato; i consulenti legali e  amministrativi  che  prestino  in
modo permanente l'opera loro alle societa' e imprese suddette.