Art. 8. Non sono eleggibili: a) i presidi delle provincie e i podesta' dei comuni, eccettuati i presidi e i podesta' nominati, dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano; b) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado, che, per aver cooperato, dall'8 settembre 1943, con le forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado; c) gli Impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione; d) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione; e) coloro che si siano inscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano collaborato con esso.