Art. 8. 
 
  Non sono eleggibili: 
    a) i presidi delle provincie e i podesta' dei comuni,  eccettuati
i presidi e i podesta' nominati, dopo il 25 luglio 1943  dal  Governo
legittimo italiano; 
    b) gli ufficiali  superiori  e  ufficiali  generali  delle  Forze
armate dello Stato che,  per  giudizio  di  epurazione,  siano  stati
dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione  e
gli ufficiali di qualunque grado, che,  per  aver  cooperato,  dall'8
settembre 1943, con le forze armate che combattevano contro l'Italia,
siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado; 
    c) gli Impiegati di pubbliche amministrazioni di grado  superiore
al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati  che,  per
giudizio di epurazione, siano stati dispensati  dal  servizio  con  o
senza perdita del diritto a pensione; 
    d) coloro che siano stati definitivamente cancellati  dagli  albi
professionali per giudizio di epurazione; 
    e) coloro che si siano inscritti al partito fascista repubblicano
o che abbiano collaborato con esso.