Art. 9. Non sono eleggibili: a) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza; b) i capi di gabinetto dei Ministri; c) gli Atti Commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti o chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza; d) i magistrati, eccetto quelli delle giurisdizioni superiori, i vice prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza nella circoscrizione di competenza di ciascuno di essi; e) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. Le cause di ineleggibilita' stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.