Art. 9. 
 
  Non sono eleggibili: 
    a) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali  di
pubblica sicurezza; 
    b) i capi di gabinetto dei Ministri; 
    c) gli Atti Commissari per la Sardegna e la Sicilia, i prefetti o
chi ne fa le veci, nella circoscrizione di loro competenza; 
    d) i magistrati, eccetto quelli delle giurisdizioni superiori,  i
vice  prefetti  e  i   funzionari   di   pubblica   sicurezza   nella
circoscrizione di competenza di ciascuno di essi; 
    e)  gli  ufficiali  generali  e  gli  ammiragli,  gli   ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato,  nella  circoscrizione  del
loro comando territoriale. 
  Le cause di ineleggibilita' stabilite in questo articolo non  hanno
effetto, se le funzioni esercitate siano cessate entro  venti  giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto.