Art. 12. Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in Federazioni nazionali con sede in Roma. Le Federazioni sono dirette da un Comitato centrale composto ai tredici membri per le Federazioni dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti di sette membri per le Federazioni delle ostetriche. Ogni Comitato centrale, elegge nel proprio seno un presidente, un tesoriere ed un segretario. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale.