Art. 12.

  Gli Ordini ed i Collegi provinciali sono riuniti rispettivamente in
Federazioni nazionali con sede in Roma.
  Le  Federazioni  sono  dirette  da un Comitato centrale composto ai
tredici   membri   per   le  Federazioni  dei  medici-chirurghi,  dei
veterinari  e dei farmacisti di sette membri per le Federazioni delle
ostetriche.
  Ogni  Comitato  centrale, elegge nel proprio seno un presidente, un
tesoriere ed un segretario.
  Il presidente ha la rappresentanza della Federazione di cui convoca
e presiede il Comitato centrale ed il Consiglio nazionale.