Art. 13.

  I Comitati centrali sono eletti dai presidenti di rispettivi Ordini
e Collegi, ogni triennio, tra gli iscritti agli albi a maggioranza di
voti ed a scrutinio segreto.
  Ciascun  presidente  dispone  di  un  voto  per ogni 200 iscritti e
frazione di 200 iscritti al rispettivo albo provinciale.