Art. 14. 
 
  Il Consiglio nazionale e' composto dei  presidenti  dei  rispettivi
Ordini e Collegi. 
  Spetta  al  Consiglio   nazionale   l'approvazione   del   bilancio
preventivo e del conto consuntivo  della  rispettiva  Federazione  su
proposta del Comitato centrale. 
  Il  Consiglio  nazionale,  su  proposta  del   Comitato   centrale,
stabilisce il contributo annuo che ciascun  Ordine  o  Collegio  deve
versare in rapporto al numero dei propri iscritti  per  le  spese  di
funzionamento della Federazione. 
  All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il
Comitato centrale.