Art. 15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni: a) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni; b) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi Ordini o Collegi; c) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui alla lettera d) dell'art. 3 del presente decreto; d) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere interprovinciale o nazionale; e) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli Ordini ed i Collegi; f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) dell'art. 3; g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi. Contro i provvedimenti indicati nella precedente lettera g) e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.