Art. 15. 
 
  Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano  le  seguenti
attribuzioni: 
    a) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro  e
dell'indipendenza delle rispettive professioni; 
    b) coordinare e promuovere l'attivita' dei  rispettivi  Ordini  o
Collegi; 
    c)  promuovere  e  favorire,  sul  piano  nazionale,   tutte   le
iniziative di cui alla lettera d) dell'art. 3 del presente decreto; 
    d)  designare   i   rappresentanti   della   Federazione   presso
commissioni, enti od organizzazioni di carattere  interprovinciale  o
nazionale; 
    e) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello  studio
e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano  interessare
gli Ordini ed i Collegi; 
    f) dare direttive di massima per la soluzione delle  controversie
di cui alla lettera g) dell'art. 3; 
    g) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti
dei Consigli direttivi degli Ordini e Collegi. 
  Contro i provvedimenti indicati  nella  precedente  lettera  g)  e'
ammesso ricorso  alla  Commissione  centrale  per  gli  esercenti  le
professioni sanitarie.