Art. 16. I Comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, sentito il Consiglio superiore di sanita'. Con lo stesso decreto e' nominata una Commissione straordinaria di cinque membri iscritti agli albi professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto. Entro tre mesi dallo scioglimento dovra' procedersi alle nuove elezioni.