Art. 16. 
 
  I Comitati centrali possono essere  sciolti  quando  non  siano  in
grado di funzionare regolarmente. 
  Lo scioglimento viene disposto con  decreto  dell'Alto  Commissario
per l'igiene e la sanita' pubblica, sentito il Consiglio superiore di
sanita'.  Con  lo  stesso  decreto  e'   nominata   una   Commissione
straordinaria di cinque membri iscritti agli albi professionali della
categoria; alla  Commissione  competono  tutte  le  attribuzioni  del
Comitato disciolto. 
  Entro tre mesi dallo  scioglimento  dovra'  procedersi  alle  nuove
elezioni.