Art. 30.

  E'  dovere  e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio.
  Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
  La  legge  assicura  ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica  e  sociale,  compatibile  con  i  diritti dei membri della
famiglia legittima.
  La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita'.