Art. 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell'individuo e interesse della collettivita', e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
Nessuno puo' essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puo' in
nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.