Art. 32.

  La   Repubblica   tutela   la   salute  come  fondamentale  diritto
dell'individuo  e  interesse  della  collettivita', e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
  Nessuno   puo'   essere  obbligato  a  un  determinato  trattamento
sanitario  se  non  per  disposizione  di legge. La legge non puo' in
nessun  caso  violare  i  limiti  imposti  dal rispetto della persona
umana.