Art. 34.

  La scuola e' aperta a tutti.
  L'istruzione   inferiore,   impartita  per  almeno  otto  anni,  e'
obbligatoria e gratuita.
  I  capaci  e  meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
  La  Repubblica  rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni  alle  famiglie  ed  altre  provvidenze,  che  devono  essere
attribuite per concorso.