Art. 17.
(Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza)
Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza si
applicano le disposizioni contenute nel titolo terzo, cap. I del
regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e
successive modifiche, oltre le seguenti:
a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26, secondo
capoverso del regolamento predetto, sono portati da tre a cinque;
b) le funzioni ispettive di cui all'art. 30, lettera b) del
regolamento stesso sono svolte sull'ordinamento e il funzionamento
degli enti iscritti onde accertare la sussistenza dei requisiti
necessari per godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura
previste dalle leggi e dai regolamenti.