Art. 17. (Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza) Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza si applicano le disposizioni contenute nel titolo terzo, cap. I del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modifiche, oltre le seguenti: a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26, secondo capoverso del regolamento predetto, sono portati da tre a cinque; b) le funzioni ispettive di cui all'art. 30, lettera b) del regolamento stesso sono svolte sull'ordinamento e il funzionamento degli enti iscritti onde accertare la sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalle leggi e dai regolamenti.