Art. 18. (Istituzione della Commissione centrate per le cooperative) E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue: 1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale od un funzionario del Ministero stesso; 2) un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: Interno, Finanze, Tesoro, Lavori pubblici, Agricoltura e Foreste, Industria e Commercio, nonche' un rappresentante del Sottosegretariato per l'assistenza ai reduci e partigiani e uno dell'Alto Commissariato per l'alimentazione; 3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso riconosciute a norma dell'art. 5 in numero di cinque per ciascuna associazione; 4) un esperto nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra persone che svolgono attivita' nel campo della cooperazione. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Presidente della Commissione e' il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale che puo' delegare il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il vice presidente e' nominato dalla Commissione fra i suoi componenti. La segreteria della Commissione e' costituita fra funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.