Art. 18.
(Istituzione della Commissione centrate per le cooperative)
E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come
segue:
1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale od un funzionario del Ministero
stesso;
2) un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei
seguenti Ministeri: Interno, Finanze, Tesoro, Lavori pubblici,
Agricoltura e Foreste, Industria e Commercio, nonche' un
rappresentante del Sottosegretariato per l'assistenza ai reduci e
partigiani e uno dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;
3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento stesso riconosciute a norma dell'art. 5 in numero di cinque
per ciascuna associazione;
4) un esperto nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non
posseggono i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.
In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento
cooperativo, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra
persone che svolgono attivita' nel campo della cooperazione.
I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati.
Presidente della Commissione e' il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale che puo' delegare il direttore generale della
cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; il vice presidente e' nominato dalla Commissione fra i suoi
componenti.
La segreteria della Commissione e' costituita fra funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto
del Ministro.