Art. 19.
(Comitato)
In seno alla Commissione centrale per le cooperative e' costituito
un Comitato composto dal presidente, da tre membri scelti fra quelli
indicati al numero 2 del precedente articolo e da tre membri scelti
tra quelli indicati al numero 3 dell'articolo predetto. Il presidente
puo' farsi sostituire dal direttore generale della cooperazione.
Spetta al Comitato di:
a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai
sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911,
n. 278, e dal presente decreto;
b) esprimere il proprio parere nei casi di urgenza, sulle
questioni deferite alla Commissione.
Il Comitato puo' chiedere che su determinate questioni sottoposte
al suo esame si pronunci la Commissione.
Il Comitato si riunisce ordinariamente una volta al mese e
straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre
membri.