Art. 19. (Comitato) In seno alla Commissione centrale per le cooperative e' costituito un Comitato composto dal presidente, da tre membri scelti fra quelli indicati al numero 2 del precedente articolo e da tre membri scelti tra quelli indicati al numero 3 dell'articolo predetto. Il presidente puo' farsi sostituire dal direttore generale della cooperazione. Spetta al Comitato di: a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e dal presente decreto; b) esprimere il proprio parere nei casi di urgenza, sulle questioni deferite alla Commissione. Il Comitato puo' chiedere che su determinate questioni sottoposte al suo esame si pronunci la Commissione. Il Comitato si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri.