Art. 20. (Compiti della Commissione) La Commissione centrale esprime parere: a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la cooperazione; b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonche' dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale e nazionale di cui all'art. 15 del presente decreto; c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. La Commissione centrale esprime inoltre il proprio parere sulla devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale qualora essa non sia espressamente regolata dalle norme dello statuto, nonche' sulla destinazione del patrimonio che residuera' dalla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione. La Commissione centrale ha anche il compito di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Nell'esercizio di tali funzioni essa e' integrata con un docente universitario ed un consigliere di Stato particolarmente esperti in materia, nonche' con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quinto. La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri.