Art. 20.
(Compiti della Commissione)
La Commissione centrale esprime parere:
a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la
cooperazione;
b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento
dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25
giugno 1909, n. 422, nonche' dei consorzi di cooperative di altra
natura a carattere regionale e nazionale di cui all'art. 15 del
presente decreto;
c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione
sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
La Commissione centrale esprime inoltre il proprio parere sulla
devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro
prefettizio e nello schedario generale qualora essa non sia
espressamente regolata dalle norme dello statuto, nonche' sulla
destinazione del patrimonio che residuera' dalla liquidazione
dell'Ente nazionale della cooperazione.
La Commissione centrale ha anche il compito di provvedere allo
studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla
cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
Nell'esercizio di tali funzioni essa e' integrata con un docente
universitario ed un consigliere di Stato particolarmente esperti in
materia, nonche' con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado
non inferiore al quinto.
La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e
straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei
membri.