Art. 21.
(Spese per il funzionamento delle Commissioni)
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
intesa con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i compensi da
corrispondersi ai membri e al segretari delle Commissioni provinciali
e della Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti Le
spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma
precedente gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad
apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.