Art. 21. (Spese per il funzionamento delle Commissioni) Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai membri e al segretari delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.