Art. 11.

  Le  Province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i
limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie:
    1)  ordinamento  degli uffici provinciali e del personale ad essi
addetto;
    2)  istruzione  postelementare  e  di avviamento professionale ad
indirizzo agrario, commerciale ed industriale;
    3)  toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel
territorio della provincia di Bolzano;
    4)  usi  e  costumi  locali e istituzioni culturali (biblioteche,
accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
    5) manifestazioni artistiche locali;
    6) urbanistica e piani regolatori;
    7) tutela del paesaggio;
    8) usi civici;
    9)  ordinamento  delle  minime  proprieta'  culturali, anche agli
effetti  dell'art.  847  del  Codice  civile;  ordinamento  dei "masi
chiusi"  e  delle  comunita'  familiari  rette  da  antichi statuti o
consuetudini;
    10) artigianato;
    11) case popolari;
    12) porti lacuali;
    13) fiere e mercati;
    14) opere di pronto soccorso per calamita' pubbliche.