Art. 12.

  Le  Province  emanano  norme legislative sulle seguenti materie nei
limiti indicati nell'art. 5:
    1) polizia locale urbana e rurale;
    2)   scuole  materne;  istruzione  elementare,  media,  classica,
scientifica, magistrale, tecnica ed artistica;
    3) assistenza scolastica.