Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative
         ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

  1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana,  le  emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali  di cui
all'art.  9, comma 1, che trasmettono messaggi politici autogestiti a
titolo gratuito:
    a)  rendono  pubblico il loro intendimento mediante un comunicato
da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel
comunicato  l'emittente locale informa i soggetti politici che presso
la  sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico
e  la  persona  da  contattare,  e' depositato un documento, che puo'
essere   reso   disponibile   anche   sul  sito  web  dell'emittente,
concernente  la  trasmissione  dei  messaggi,  il  numero massimo dei
contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard
tecnici  richiesti  e  il termine di consegna per la trasmissione del
materiale  autoprodotto.  A  tale  fine,  le  emittenti possono anche
utilizzare   i   modelli  MAG/1/EN  resi  disponibili  nel  sito  web
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it
    b) inviano,   anche  a  mezzo  telefax,  al  competente  Comitato
regionale  per  le  comunicazioni  o, ove non costituito, al Comitato
regionale  per  i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera
a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni
variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo
al  numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A
quest'ultimo  fine,  le  emittenti possono anche utilizzare i modelli
MAG/2/EN resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.
  2.   A   decorrere   dal  sesto  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  provvedimento  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  fino al giorno di presentazione delle
candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti
messaggi   autogestiti   comunicano,  anche  a  mezzo  telefax,  alle
emittenti  e ai competenti comitati regionali per le comunicazioni o,
ove   non   costituiti,   ai   comitati   regionali   per  i  servizi
radiotelevisivi,  che  ne informano l'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni,   le  proprie  richieste,  indicando  il  responsabile
elettorale  e  i  relativi  recapiti,  la durata dei messaggi. A tale
fine,  possono  anche  essere  utilizzati  i  modelli  MAG/3/EN  resi
disponibili  nel  predetto  sito  web  dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni.