Art. 12. Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 1. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente comitato regionale per le comunicazioni o, ove questo non sia ancora stato costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti in ciascuna regione, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto 7 maggio 2004 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.