Art. 16.

     Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

  1.  A  decorrere  dalla  data di convocazione dei comizi elettorali
fino  alla  chiusura  delle  operazioni  di  voto,  nei  programmi di
informazione,  come  definiti  all'art.  2,  comma 1, lettera b), del
codice  di  autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni  8 aprile  2004, le emittenti radiofoniche e televisive
locali  di  cui  all'art. 9, comma 1, devono garantire il pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita'
e l'equita'.
  2.  Resta  comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e
di  critica,  che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere  comunitario  di  cui  all'art.  16,  comma  5, della legge
6 agosto  1990,  n.  223,  e  all'art.  1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78, dell'Autorita' per le garanzie
nelle   comunicazioni  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
  3.  Nel  periodi  di  cui  al  comma  1,  in qualunque trasmissione
radiotelevisiva  diversa  da  quelle  di comunicazione politica e dai
messaggi  politici  autogestiti,  e'  vietato fornire, anche in forma
indiretta, indicazioni o preferenze di voto.