Art. 9.

Programmi di comunicazione politica trasmessi sulle emittenti locali

  1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2,
comma  1,  lettera  c),  del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni  8 aprile  2004,  che le
emittenti  televisive e radiofoniche locali che diffondano il proprio
segnale  nelle  regioni  Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana,
Campania  e  Puglia,  intendono  trasmettere  devono  consentire  una
effettiva  parita' di condizioni tra i soggetti politici competitori,
anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
  2. La parita' di condizioni di cui al comma 1, deve essere riferita
ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera a)
e punto II.
  3.  Le  trasmissioni  di  comunicazione  politica sono collocate in
contenitori   con   cicli  a  cadenza  quindicinale  dalle  emittenti
televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore
7,00 e le ore 24,00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno
della fascia oraria compresa tra le ore 5,00 e le ore 1,00 del giorno
successivo.    I   calendari   delle   predette   trasmissioni   sono
tempestivamente  comunicati,  anche  a  mezzo  telefax, al competente
Comitato  regionale  per  le  comunicazioni o, ove non costituito, al
Comitato  regionale  per  i  servizi  radiotelevisivi, che ne informa
l'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali
trasmissioni   sono  diffuse  con  modalita'  che  ne  consentano  la
fruizione anche ai non udenti.
  4.   Ai   programmi   di  comunicazione  politica  sui  temi  della
consultazione  elettorale  di  cui  all'art. 1, comma 1, del presente
provvedimento,  non  possono  prendere  parte  persone  che risultino
candidate  in  altre  competizioni  elettorali  in  corso  e  a  tali
competizioni  non  e'  comunque  consentito,  nel corso dei programmi
medesimi, alcun riferimento.