Art. 16.
                  Principi e livelli di separazione
  1.  La separazione organizzativa e' attuata mediante la distinzione
delle  unita' organizzative della CDP S.p.a. riferibili alla Gestione
Separata dalle altre unita' organizzative (di seguito collettivamente
definite  «Gestione  ordinaria»),  assegnando  a ciascuna di esse (di
seguito  le  «Gestioni»)  caratteri  di impresa separata con riguardo
alla  determinazione  delle  condizioni  applicate ai rapporti tra di
esse,  nel  contesto  di  unicita'  del  soggetto  giuridico  e delle
strutture sottostanti.
  2. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile
possono    prevedere    ulteriori    classificazioni   delle   unita'
organizzative  comuni  ad entrambe le Gestioni qualora questo risulti
necessario per le finalita' di cui all'art. 15, comma 2.
  3. La separazione contabile si attua attraverso:
    a) la disaggregazione delle transazioni della CDP verso l'esterno
e  l'attribuzione  dei  relatvi  costi  e  ricavi  alle  Gestioni  di
competenza, salva la quota di costi e ricavi comuni;
    b) la  rilevazione  e  la  valorizzazione  dei  rapporti  tra  le
Gestioni in base a rilevazioni extra-contabili;
    c) l'allocazione  alle singole Gestioni della quota di competenza
dei  costi  e  ricavi  comuni  ad  entrambe  le  Gestioni, applicando
corrette metodologie di contabilita' analitica.
  4. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile
indicano le modalita' di determinazione dei criteri di valorizzazione
e allocazione di cui ai punti b) e c).
  5.  La  separazione  organizzativa  e  contabile si sostanzia nella
produzione   di   documenti  informativi,  redatti  con  la  medesima
periodicita'  dei  bilanci  di  esercizio,  destinati  unicamente  ai
soggetti  previsti dalla legge. La forma e il contenuto dei documenti
informativi  sono  indicati  nei criteri che informano la separazione
organizzativa  e  contabile  nel  rispetto  delle  finalita'  di  cui
all'art. 15, comma 2.
  6.  I  documenti  informativi  di  cui al comma 5 non rientrano nel
campo di applicazione delle norme relative alla redazione dei bilanci
societari.