Art. 16. Principi e livelli di separazione 1. La separazione organizzativa e' attuata mediante la distinzione delle unita' organizzative della CDP S.p.a. riferibili alla Gestione Separata dalle altre unita' organizzative (di seguito collettivamente definite «Gestione ordinaria»), assegnando a ciascuna di esse (di seguito le «Gestioni») caratteri di impresa separata con riguardo alla determinazione delle condizioni applicate ai rapporti tra di esse, nel contesto di unicita' del soggetto giuridico e delle strutture sottostanti. 2. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile possono prevedere ulteriori classificazioni delle unita' organizzative comuni ad entrambe le Gestioni qualora questo risulti necessario per le finalita' di cui all'art. 15, comma 2. 3. La separazione contabile si attua attraverso: a) la disaggregazione delle transazioni della CDP verso l'esterno e l'attribuzione dei relatvi costi e ricavi alle Gestioni di competenza, salva la quota di costi e ricavi comuni; b) la rilevazione e la valorizzazione dei rapporti tra le Gestioni in base a rilevazioni extra-contabili; c) l'allocazione alle singole Gestioni della quota di competenza dei costi e ricavi comuni ad entrambe le Gestioni, applicando corrette metodologie di contabilita' analitica. 4. I criteri che informano la separazione organizzativa e contabile indicano le modalita' di determinazione dei criteri di valorizzazione e allocazione di cui ai punti b) e c). 5. La separazione organizzativa e contabile si sostanzia nella produzione di documenti informativi, redatti con la medesima periodicita' dei bilanci di esercizio, destinati unicamente ai soggetti previsti dalla legge. La forma e il contenuto dei documenti informativi sono indicati nei criteri che informano la separazione organizzativa e contabile nel rispetto delle finalita' di cui all'art. 15, comma 2. 6. I documenti informativi di cui al comma 5 non rientrano nel campo di applicazione delle norme relative alla redazione dei bilanci societari.