Art. 23.
                Scommessa plurima accoppiata piazzata

  1.  Qualora  i cavalli da considerare regolarmente partiti ai sensi
dell'art.   3   siano   inferiori   a   cinque,  tutte  le  scommesse
sull'accoppiata piazzata sono rimborsate.
  2. Nel caso di arrivo di due cavalli in parita' al primo posto e di
due  o  piu'  cavalli  in  parita'  al  terzo  posto sono considerate
vincenti  tutte  le  scommesse  che  comunque  indicano  due  cavalli
classificati   in  due  dei  primi  tre  posti  ad  esclusione  delle
accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto.
  3.  Nel  caso  di  arrivo  in parita' di piu' di 3 cavalli al primo
posto  ovvero  di  2  o  piu' cavalli al secondo posto, o di 2 o piu'
cavalli  al  terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse
che  comunque  indicano due dei cavalli classificati in due dei primi
tre  posti  ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli
classificati al terzo posto.
  4.  L'accoppiata  piazzata  si  considera  «pagabile» qualora sulla
stessa siano state effettuate scommesse.
  5.  La  quota  della  scommessa accoppiata piazzata si calcola come
segue:
    a) dal  disponibile  a  vincite si detrae l'importo registrato su
tutte le accoppiate pagabili ottenendo la «somma da ripartire»;
    b) la  «somma  da  ripartire»  si  divide  per  il  numero  delle
accoppiate pagabili; ciascuna di queste parti e' divisa per l'importo
delle  scommesse  accettate su ciascuna delle accoppiate pagabili. Il
quoziente  cosi' ottenuto, aumentato di uno, costituisce la quota per
ciascuna della accoppiate pagabili.