Art. 23. Scommessa plurima accoppiata piazzata 1. Qualora i cavalli da considerare regolarmente partiti ai sensi dell'art. 3 siano inferiori a cinque, tutte le scommesse sull'accoppiata piazzata sono rimborsate. 2. Nel caso di arrivo di due cavalli in parita' al primo posto e di due o piu' cavalli in parita' al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto. 3. Nel caso di arrivo in parita' di piu' di 3 cavalli al primo posto ovvero di 2 o piu' cavalli al secondo posto, o di 2 o piu' cavalli al terzo posto sono considerate vincenti tutte le scommesse che comunque indicano due dei cavalli classificati in due dei primi tre posti ad esclusione delle accoppiate originate dai soli cavalli classificati al terzo posto. 4. L'accoppiata piazzata si considera «pagabile» qualora sulla stessa siano state effettuate scommesse. 5. La quota della scommessa accoppiata piazzata si calcola come segue: a) dal disponibile a vincite si detrae l'importo registrato su tutte le accoppiate pagabili ottenendo la «somma da ripartire»; b) la «somma da ripartire» si divide per il numero delle accoppiate pagabili; ciascuna di queste parti e' divisa per l'importo delle scommesse accettate su ciascuna delle accoppiate pagabili. Il quoziente cosi' ottenuto, aumentato di uno, costituisce la quota per ciascuna della accoppiate pagabili.