Articolo 14 - I Dipartimenti scientifici nazionali 1. Il presente regolamento di organizzazione e funzionamento, ai sensi dell'articolo 12 del decreto di riordino, istituisce i seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento Strutture di ricerca, di seguito denominato Dipartimento strutture; b) Dipartimento Progetti di ricerca, di seguito denominato Dipartimento progetti. 2. I Dipartimenti si configurano quali centri di responsabilita' di 1 livello e si articolano in unita' organizzative e servizi, anche temporanei, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, con la quale saranno anche definiti i rispettivi compiti. Ciascun Dipartimento si avvale di una propria struttura di supporto tecnico-amministrativo, costituita da personale dell'INAF, all'uopo destinato.