Articolo 14 - I Dipartimenti scientifici nazionali

   1.  Il  presente regolamento di organizzazione e funzionamento, ai
sensi dell'articolo 12 del decreto di riordino, istituisce i seguenti
Dipartimenti:
a) Dipartimento   Strutture   di   ricerca,   di  seguito  denominato
   Dipartimento strutture;
b) Dipartimento   Progetti   di   ricerca,   di   seguito  denominato
   Dipartimento progetti.

   2.  I  Dipartimenti si configurano quali centri di responsabilita'
di 1 livello e si articolano in unita' organizzative e servizi, anche
temporanei,  a  seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione,
con  la  quale  saranno  anche definiti i rispettivi compiti. Ciascun
Dipartimento   si   avvale  di  una  propria  struttura  di  supporto
tecnico-amministrativo,  costituita  da personale dell'INAF, all'uopo
destinato.