Art. 55.

  La  vedova  del  militare  morto  per causa di servizio di guerra o
attinente  alla  guerra,  o del civile morto per i fatti di guerra di
cui   all'art.   10,  contro  la  quale  non  sussista  sentenza  per
separazione  personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione
di  guerra  nella  misura stabilita dall'annessa tabella G, quando la
morte  sia  derivata  da  ferite, lesioni od infermita', riportate in
contratte nelle circostanze indicate dal secondo comma dell'art. 26.
  Quando  si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra
o  attinente  alla  guerra  in  circostanze diverse, oppure di civile
deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la vedova ha
diritto  a  pensione  di  guerra nella misura stabilita dalla annessa
tabella H.
  Ai  soli  effetti  della  pensione  di  guerra, e' considerata come
vedova  la  donna  che  non  abbia potuto contrarre matrimonio per la
morte  del  militare o del civile avvenuta a causa della guerra entro
tre mesi dal mandato di procura da lui rilasciato per la celebrazione
del  matrimonio purche' le cause per le quali questo non fu contratto
non risultino imputabili a volonta' delle parti.