Art. 56.

  Alle  vedove  in  possesso  di  pensione  di  guerra e' concesso un
assegno  di previdenza di annue lire 42.000, quando abbiano raggiunto
il  60°  anno  di  eta',  o, anteriormente, qualora siano o divengano
inabili a qualsiasi proficuo lavoro e risultino in istato di bisogno.
L'assegno  puo'  essere congruamente ridotto fino alla meta' nei casi
di minor bisogno.