Art. 57. Quando il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali contemplati negli articoli 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di riversibilita' ad essa spettante, consegue la pensione di guerra. Se il militare od il civile non abbiano raggiunto il limite di anzianita' per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova e' dovuto, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilita' per quanti sono gli anni di servizio utile a pensione. Nulla e' innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria contemplata dagli articoli 17, 18, 19.