Art. 57.

  Quando  il militare od il civile, appartenenti ad uno dei personali
contemplati  negli  articoli 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a
trattamento  ordinario  di  quiescenza,  la  vedova,  in  aggiunta al
trattamento  ordinario  di riversibilita' ad essa spettante, consegue
la pensione di guerra.
  Se  il  militare  od  il  civile non abbiano raggiunto il limite di
anzianita'  per  conseguire  il  trattamento ordinario di quiescenza,
alla  vedova  e'  dovuto,  in  aggiunta  alla  pensione di guerra, un
assegno  integratore  commisurato  a  tanti  ventesimi della pensione
minima  ordinaria  di  riversibilita'  per  quanti  sono  gli anni di
servizio utile a pensione.
  Nulla  e'  innovato  circa  il  diritto  di opzione per la pensione
privilegiata ordinaria contemplata dagli articoli 17, 18, 19.