Art. 58. La vedova ha diritto alla pensione di guerra se il matrimonio e' stato contratto anteriormente alle ferite o malattie da cui derivo' la morte del militare o del civile. A tale effetto l'infermita' non dipendente da causa violenta. esterna si presume contratta per i civili nel giorno dell'evento, e per i militari nel giorno della prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo o del collocamento a riposo. Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha egualmente diritto alla pensione. Per la vedova, del civile morto per la causa di guerra di cui all'art. 10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ma non provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i cinque anui dal giorno dell'evento per i civili e dalla data dell'invio in congedo o del collocamento a riposo per i militari, purche' non sia durato meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma. Se il militare od il civile erano provvisti di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio in qualunque tempo contratto, purche' sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma.