Art. 58.

  La  vedova  ha  diritto alla pensione di guerra se il matrimonio e'
stato  contratto  anteriormente alle ferite o malattie da cui derivo'
la  morte  del militare o del civile. A tale effetto l'infermita' non
dipendente  da  causa  violenta.  esterna  si presume contratta per i
civili  nel  giorno  dell'evento,  e  per i militari nel giorno della
prima constatazione, e, in ogni caso, non oltre il giorno del congedo
o del collocamento a riposo.
  Quando   il  matrimonio  sia  posteriore,  ma  la  richiesta  delle
pubblicazioni,  in  seguito  alle  quali  esso  venne  celebrato, sia
anteriore  alla  ferita  o  malattia, la vedova ha egualmente diritto
alla pensione.
  Per  la  vedova,  del  civile  morto  per la causa di guerra di cui
all'art.  10 e del militare deceduto per causa del servizio di guerra
od  attinente  alla  guerra ma non provvisti di pensione o di assegno
rinnovabile,  si considera tempestivo il matrimonio contratto entro i
cinque  anui  dal  giorno  dell'evento  per  i  civili  e  dalla data
dell'invio  in  congedo  o  del collocamento a riposo per i militari,
purche'  non  sia  durato  meno  di  un  anno,  ovvero sia nata prole
ancorche' postuma.
  Se  il  militare  od  il  civile  erano  provvisti di pensione o di
assegno   rinnovabile,  si  considera  tempestivo  il  matrimonio  in
qualunque  tempo  contratto,  purche' sia durato non meno di un anno,
ovvero sia nata prole ancorche' postuma.