Art. 59.

  La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione.
  Tuttavia,   quando   non  vi  siano  orfani  ai  quali  spetti  per
riversibilita' la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari
a:
    sette  annualita'  della pensione vedovile di guerra, contemplate
nelle  annesse  tabelle, G e H, se alla data del nuovo matrimonio non
abbia oltrepassato i 25 anni;
    sei  annualita',  se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma
non i 30 anni;
    cinque  annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30,
ma non i 35 anni;
    quattro  annualita',  se,  alla stessa data, abbia oltrepassato i
35, ma non i 40 anni.
  Se  la  vedova  abbia  oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove
nozze  o  se,  alla  stessa  data,  esistano  orfani a cui spetti per
riversibilita'  la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale
pari a tre annualita della pensione.
  Nessun  capitale  spetta  alla vedova, che passi a nuove nozze dopo
oltrepassati i 50 anni.
  La  domanda  per  ottenere  il  capitale  di  cui sopra deve essere
presentata  entro  il termine perentorio di 180 giorni dalla data del
nuovo  matrimonio  o  della  consegna del libretto di pensione, se il
matrimonio e' avvenuto anteriormente.