Art. 59. La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia, quando non vi siano orfani ai quali spetti per riversibilita' la pensione, ha diritto di conseguire un capitale pari a: sette annualita' della pensione vedovile di guerra, contemplate nelle annesse tabelle, G e H, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni; sei annualita', se alla stessa data abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni; cinque annualita' se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni; quattro annualita', se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni. Se la vedova abbia oltrepassato i 40 anni alla data delle nuove nozze o se, alla stessa data, esistano orfani a cui spetti per riversibilita' la pensione, essa ha diritto a conseguire un capitale pari a tre annualita della pensione. Nessun capitale spetta alla vedova, che passi a nuove nozze dopo oltrepassati i 50 anni. La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio e' avvenuto anteriormente.