Art. 60.

  Quando  esistano  orfani  di  eta'  minore  dei  21 anni ed inoltre
nubili,   se  donne,  alla  vedova  del  militare  o  del  civile  e'
corrisposta  la pensione nella misura, indicata dalla annessa tabella
I,  nei  casi  in  cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella
misura  indicata  dalla  tabella  L,  nei  casi  in cui sarebbe stata
applicabile la tabella H.
  I  figli  e  le  figlie  nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai
minorenni  qualora  siano  o  divengano  inabili a qualsiasi proficuo
lavoro   per   una   infermita'   ascrivibile  alla  prima  categoria
dell'annessa tabella A.
  Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente
articolo,  la  vedova  del  militare  o  del  civile  puo' egualmente
conseguire  la  pensione  nella  misura indicata dalle tabelle I ed L
quando  sia  o  divenga  inabile  a qualsiasi proficuo lavoro per una
infermiti ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A, e
risulti in stato di bisogno.
  Nel  caso  che  l'invalidita'  sia  temporanea,  la  pensione viene
liquidata  in  base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo
non  inferiori  a due anni ne' superiori a quattro. La somma dei vari
periodi  non  puo'  eccedere  gli otto anni, al termine dei quali, se
l'invalidita' permanga, la detta pensione viene concessa a vita.
  L'inabilita'  a  qualsiasi  proficuo  lavoro  della  vedova  e'  da
considerarsi presunta al compimento della eta' di 70 anni.