Art. 60. Quando esistano orfani di eta' minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se donne, alla vedova del militare o del civile e' corrisposta la pensione nella misura, indicata dalla annessa tabella I, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella G e nella misura indicata dalla tabella L, nei casi in cui sarebbe stata applicabile la tabella H. I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minorenni qualora siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A. Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova del militare o del civile puo' egualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalle tabelle I ed L quando sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro per una infermiti ascrivibile alla prima categoria della annessa tabella A, e risulti in stato di bisogno. Nel caso che l'invalidita' sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alle suddette tabelle I ed L per periodi di tempo non inferiori a due anni ne' superiori a quattro. La somma dei vari periodi non puo' eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidita' permanga, la detta pensione viene concessa a vita. L'inabilita' a qualsiasi proficuo lavoro della vedova e' da considerarsi presunta al compimento della eta' di 70 anni.