Art. 61. Se con la vedova, concorra prole al godimento della pensione di guerra, questa e' ulteriormente integrata, con un aumento di annue lire 36.000 per ciascun orfano, finche' non compia il 21° anno di eta' e sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti gli anni 21, purche' sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora la inabilita' sia temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.