Art. 61.

  Se  con  la  vedova,  concorra prole al godimento della pensione di
guerra,  questa  e'  ulteriormente integrata, con un aumento di annue
lire  36.000  per  ciascun  orfano, finche' non compia il 21° anno di
eta'  e  sia nubile se di sesso femminile, oppure anche dopo compiuti
gli  anni  21, purche' sia inabile assolutamente a qualsiasi proficuo
lavoro.
  Qualora  la  inabilita'  sia  temporanea, si applicano le norme del
quarto comma dell'art. 60.