Art. 62. I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto per fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresi' privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 60 e 61. Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non viene computato. I figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresi' privi del padre o questi sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e risulti provvisto di un reddito complessivo inferiore alle annue lire 240.000 conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti. Non hanno diritto alla pensione di guerra i figli nati da matrimonio contratto posteriormente alle ferite o malattie, da cui derivo' la morte, salvo i casi del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 58. Per stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma del primo comma dell'art. 58.