Art. 62.

  I figli e le figlie nubili, minorenni, del militare morto per causa
del  servizio di guerra o attinente alla guerra o del civile deceduto
per  fatti di guerra contemplati nell'art. 10, qualora siano altresi'
privi   della  madre  o  questa,  per  qualunque  motivo,  non  possa
conseguire la pensione o la perda per passaggio a nuove nozze, ovvero
venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione
nella  misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli
60 e 61.
  Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 61, il primo orfano non
viene computato.
  I  figli e le figlie nubili, minorenni, della donna morta per causa
del  servizio  di  guerra  o  attinente  alla  guerra  o della civile
deceduta  per  i  fatti  di  guerra contemplati nell'art. 10, qualora
siano  altresi'  privi  del  padre  o  questi sia o divenga inabile a
qualsiasi   proficuo   lavoro  e  risulti  provvisto  di  un  reddito
complessivo  inferiore  alle  annue lire 240.000 conseguono lo stesso
trattamento previsto nei commi precedenti.
  Non  hanno  diritto  alla  pensione  di  guerra  i  figli  nati  da
matrimonio  contratto  posteriormente  alle ferite o malattie, da cui
derivo'  la  morte,  salvo  i  casi del secondo, terzo e quarto comma
dell'art. 58.
  Per  stabilire l'epoca delle ferite o malattie, si applica la norma
del primo comma dell'art. 58.