Art. 63.

  Hanno  diritto  alla  pensione,  nei  casi  previsti dal precedente
articolo,  anche  i  figli  e  le  figlie nubili maggiorenni divenuti
inabili  a  qualsiasi  proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile
alla prima categoria dell'annessa tabella A, prima di avere raggiunto
la  maggiore  eta'  o  prima  della  data di cessazione del diritto a
pensione da parte del genitore.
  Nei  casi di inabilita' temporanea si applicano le norme del quarto
comma dell'art. 60.
  Gli  orfani  che  abbiano  perduto entrambi i genitori per cause di
guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni, compreso l'assegno
speciale temporaneo.