Art. 64.

  I  figli  legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai
tigli legittimi nel diritto a pensione di guerra.
  Sono  equiparati  ai  figli legittimi anche i figli legittimati con
decreto,  quelli  adottati  nelle forme di legge prima dell'evento di
servizio  o del fatto di guerra che cagiono' la morte del genitore ed
i  figli  naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un
anno  dalla  cessazione  dello  stato  di guerra, ovvero per sentenza
purche'  concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivo'
la  morte  del  genitore.  Se concorrono con la vedova e con la prole
legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.