Art. 64. I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai tigli legittimi nel diritto a pensione di guerra. Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati con decreto, quelli adottati nelle forme di legge prima dell'evento di servizio o del fatto di guerra che cagiono' la morte del genitore ed i figli naturali legalmente riconosciuti non oltre il termine di un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purche' concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivo' la morte del genitore. Se concorrono con la vedova e con la prole legittima essi sono considerati come orfani di precedente matrimonio.