Art. 66.

  Alla vedova, che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o
da  taluno  soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio
del marito deceduto, o da quelli indicati nel secondo comma dell'art.
64,  e'  devoluta la meta' della pensione ad essa spettante a termini
dell'art. 55.
  L'altra  meta'  e'  divisa in parti uguali fra tutti i figli che ne
abbiano diritto.
  Se esiste un figlio solo, alla vedova vengono devoluti i tre quarti
della pensione, ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio.
  L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'art. 60, risultante
dalla  differenza  tra  le  tabelle  I  e  G,  L  e  B,  e'  devoluto
esclusivamente  agli  orfani che si trovino nelle condizioni previste
dall'articolo stesso.
  Se  la  vedova  si  trova nelle coudizioni previste dal terzo comma
dell'art. 60, anche l'aumento di cui al comma precedente e' ripartito
tra  la  vedova  e  gli  orfani  nelle  proporzioni stabilite per la,
pensione.
  L'aumento integratore di cui all'art. 61 e' devoluto esclusivamente
a favore dei figli ed in parti uguali fra essi.