Art. 68.

  In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o
degli  orfani,  la  pensione  della vedova e le quote degli orfani si
devolvono  o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni previste
dall'art.  61,  dal  giorno  successivo  a  quello della morte, o dal
giorno della perdita del diritto stesso.