Art. 69. Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermita' ascrivibile ad una delle categorie della annessa tabella A, venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita', la vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla riversibilita' di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile, compresi gli assegni accessori, di cui godeva od a cui aveva diritto il coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle pensioni normali, purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma. La misura della pensione non puo' in alcun caso superare quella stabilita dalle annesse tabelle G-, H, I e L ed eventuali assegni accessori alle tabelle stesse. Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 62, 63 e 64. Tali pensioni sono liquidate dal Ministero del tesoro con le norme della presente legge. Se l'invalido, gia' provvisto di pensione o di assegno, venga a morte per un nuovo evento di guerra, la riversibilita' della pensione o dell'assegno di cui godeva non e' di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivo' la morte.