Art. 69.

  Quando  il  militare o il civile mutilato od invalido di guerra per
una  infermita'  ascrivibile  ad  una  delle  categorie della annessa
tabella  A,  venga  a  morire  per  cause diverse da quelle che hanno
determinato  l'invalidita',  la  vedova, contro la quale non sussista
sentenza  di  separazione  personale passata in giudicato, ha diritto
alla  riversibilita'  di  una  parte  della  pensione  o dell'assegno
rinnovabile,  compresi  gli assegni accessori, di cui godeva od a cui
aveva  diritto  il  coniuge, nella misura stabilita dalle leggi sulle
pensioni  normali,  purche'  il  matrimonio sia durato non meno di un
anno, ovvero sia nata prole ancorche' postuma.
  La  misura  della  pensione  non puo' in alcun caso superare quella
stabilita  dalle  annesse  tabelle  G-, H, I e L ed eventuali assegni
accessori alle tabelle stesse.
  Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni
previste dagli articoli 62, 63 e 64.
  Tali  pensioni sono liquidate dal Ministero del tesoro con le norme
della presente legge.
  Se  l'invalido,  gia'  provvisto  di pensione o di assegno, venga a
morte per un nuovo evento di guerra, la riversibilita' della pensione
o  dell'assegno di cui godeva non e' di ostacolo al conseguimento, da
parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa
spettare per il nuovo evento da cui derivo' la morte.