Art. 70.

  In  mancanza  di  diversa  disposizione,  la pensione e gli assegni
regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello
della morte o della scomparsa del militare o del civile.
  Quando  occorre  ripartire  fra piu' aventi diritto una pensione od
assegno  conferito  a  taluno  di  essi, il riparto decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello della domanda.
  Nei  casi di promozione postuma degli ufficiali delle forze armate,
le  competenze  relative  al  nuovo  grado  sono considerate, ai soli
effetti  della  liquidazione  della  pensione  o  degli  assegni come
decorrenti dalla data a cui e' fatta risalire l'anzianita' di grado.