Art. 43. 
   (Controllo del collegio sulle ordinanze del giudice istruttore) 
 
  Le  ordinanze  del  giudice  istruttore  pronunciate  anteriormente
all'entrata in  vigore  della  legge  14  luglio  1950,  n.  581,  se
risolvono questioni relative all'ammissibilita' od alla rilevanza  di
mezzi di prova, possono essere impugnate  con  reclamo  immediato  al
collegio nelle forme e con gli effetti previsti  nell'art.  13  della
stessa legge. 
  Il termine per il reclamo  decorre  dall'entrata  in  vigore  della
legge, salvo che l'ordinanza sia comunicata  successivamente  a  tale
data. 
  Il controllo  del  collegio  sulle  ordinanze  indicate  nel  comma
precedente, continua ad essere regolato dall'articolo 178 del  Codice
di procedura civile del 1940, qualora prima della entrata  in  vigore
della legge 14 luglio 1950, n. 581, il mezzo di  prova  disposto  sia
stato assunto anche in parte,  ovvero  il  consulente  tecnico  abbia
prestato giuramento.