Art. 52. 
(Sospensione dell'esecuzione  di  sentenze  soggette  a  ricorso  per
                             cassazione) 
 
  Se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, non e'
decorso  il   termine   per   proporre   l'istanza   di   sospensione
dell'esecuzione di una sentenza soggetta a  ricorso  per  cassazione,
tale istanza puo' essere proposta a norma dell'art. 44 della predetta
legge. 
  Sulle istanze proposte anteriormente all'entrata  in  vigore  della
legge 14 luglio 1950, n. 581, continua a provvedere la corte  suprema
di cassazione, la quale puo' disporre che l'esecuzione sia sospesa, o
che  sia  prestata  cauzione,  quando  dall'esecuzione  stessa   puo'
derivare grave e irreparabile danno.