Art. 52. (Sospensione dell'esecuzione di sentenze soggette a ricorso per cassazione) Se all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, non e' decorso il termine per proporre l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una sentenza soggetta a ricorso per cassazione, tale istanza puo' essere proposta a norma dell'art. 44 della predetta legge. Sulle istanze proposte anteriormente all'entrata in vigore della legge 14 luglio 1950, n. 581, continua a provvedere la corte suprema di cassazione, la quale puo' disporre che l'esecuzione sia sospesa, o che sia prestata cauzione, quando dall'esecuzione stessa puo' derivare grave e irreparabile danno.