Art. 25. 
 
  In attesa del provvedimento di cui all'art. 2  alle  lavoratrici  a
domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di  altri  e
alle addette ai servizi familiari e' dovuto, in  caso  di  parto,  un
assegno di maternita' di lire 12.000. 
  In caso di aborto spontaneo  o  terapeutico,  l'assegno  e'  dovuto
nella misura di lire 7000. 
  Gli  assegni  di  cui  ai   precedenti   commi   sono   corrisposti
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.