Art. 25. In attesa del provvedimento di cui all'art. 2 alle lavoratrici a domicilio che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri e alle addette ai servizi familiari e' dovuto, in caso di parto, un assegno di maternita' di lire 12.000. In caso di aborto spontaneo o terapeutico, l'assegno e' dovuto nella misura di lire 7000. Gli assegni di cui ai precedenti commi sono corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.