Art. 26. 
 
  Per aver  diritto  agli  assegni  di  cui  all'articolo  precedente
debbono risultare dovuti dal datore di lavoro, anche se non  versati,
almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la  data  del
parto. 
  Per gli eventi che si  verificano  entro  il  30  giugno  1951,  il
diritto all'assegno sussiste qualora risultino dovuti dal  datore  di
lavoro, anche se non versati, almeno 26 contributi settimanali. 
  Gli assegni di cui all'articolo precedente non sono dovuti  qualora
la lavoratrice abbia diritto alle prestazioni previste dai precedenti
articoli 17 e 22. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  della  L.  12  dicembre  1950,  n.  987,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso.