Art. 26. Per aver diritto agli assegni di cui all'articolo precedente debbono risultare dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data del parto. Per gli eventi che si verificano entro il 30 giugno 1951, il diritto all'assegno sussiste qualora risultino dovuti dal datore di lavoro, anche se non versati, almeno 26 contributi settimanali. Gli assegni di cui all'articolo precedente non sono dovuti qualora la lavoratrice abbia diritto alle prestazioni previste dai precedenti articoli 17 e 22. ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte della L. 12 dicembre 1950, n. 987, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.