Art. 27. 
 
  Per la copertura dell'onere relativo agli assegni di  cui  all'art.
25,  i  datori  di  lavoro  sono  tenuti  a  versare  all'I.N.P.S.  i
contributi nella misura appresso indicata: 
    lavoratori a domicilio, lire 10 per settimana,; 
    addetti ai servizi familiari: 
      A) comuni con oltre 100.000 abitanti: 
         uomini a servizio intero, lire 10,50 per settimana; 
         uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana; 
         donne a servizio intero, lire 5,50 per settimana; 
         donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana. 
      B) comuni con non oltre 100.000 abitanti: 
         uomini a servizio intero, lire 8 per settimana; 
         uomini a mezzo servizio, lire 8 per settimana; 
         donne a servizio intero, lire 3 per settimana; 
         donne a mezzo servizio, lire 3 per settimana. 
 
  La riscossione  del  contributo  e'  effettuata  con  le  modalita'
stabilite per i contributi dovuti per gli stessi lavoratori ai  sensi
dell'art. 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.