Art. 29. Per le prestazioni e i contributi previsti dagli articoli 25 e 27 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.