Art. 29. 
 
  Per le prestazioni e i contributi previsti dagli articoli 25  e  27
si osservano,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  del  regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,
nella  legge  6  aprile  1936,  n.  1155,   sul   perfezionamento   e
coordinamento legislativo della previdenza sociale,  comprese  quelle
sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali.